Un bonifico ai figli non basta: serve il notaio
Molti genitori trasferiscono denaro ai figli con un semplice bonifico bancario, convinti che sia sufficiente. In realtà, la legge italiana prevede regole precise per le donazioni di importo non modico, e ignorarle può avere conseguenze serie: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1858 del 27 gennaio 2026, ha ribadito che una donazione di somme rilevanti fatta tramite bonifico senza atto notarile è nulla, e gli eredi del donante possono pretendere la restituzione integrale.
Questa pronuncia non è una novità isolata: conferma un orientamento consolidato che molti italiani ancora non conoscono. Se hai ricevuto o fatto una donazione via bonifico, vale la pena capire cosa rischi.
Cosa dice la legge sulle donazioni
L'articolo 782 del Codice Civile stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, cioè davanti a un notaio e con la presenza di due testimoni. Questa regola vale per tutte le donazioni, tranne quelle di modico valore (una cifra che dipende dalle condizioni economiche del donante — per un pensionato 5.000 euro non sono "modici", per un imprenditore facoltoso potrebbero esserlo).
Se la donazione non rispetta questa forma, è nulla. Non annullabile, non irregolare: proprio nulla, come se non fosse mai avvenuta. E la nullità non ha termini di prescrizione — può essere fatta valere in qualsiasi momento.
Il caso pratico: il bonifico contestato dagli eredi
Il caso tipico è quello di un genitore che trasferisce una somma importante al figlio tramite bonifico, magari per aiutarlo a comprare casa o avviare un'attività. Il genitore muore, e gli altri eredi — fratelli, sorelle, coniuge — contestano quel trasferimento chiedendo la restituzione della somma al patrimonio ereditario.
Con l'ordinanza n. 1858/2026, la Cassazione ha confermato che questo tipo di contestazione è legittima: il trasferimento di somme rilevanti tramite bonifico bancario, se fatto per spirito di liberalità e senza corrispettivo, è una donazione a tutti gli effetti e richiede l'atto notarile. Senza di esso, l'operazione è nulla e la somma deve essere restituita agli eredi.
Quando il notaio NON serve: le donazioni indirette
Esiste un'eccezione importante: le donazioni indirette. Si parla di donazione indiretta quando il genitore non dà il denaro al figlio, ma paga direttamente il venditore per conto suo. Per esempio:
- Il padre paga il costruttore per l'acquisto della casa intestata al figlio
- Il genitore versa direttamente al concessionario il prezzo dell'auto del figlio
- Il genitore paga la parcella dell'avvocato o del professionista del figlio
In questi casi, la donazione si "nasconde" dentro un altro atto (la compravendita), e non richiede la forma dell'atto pubblico. Ma attenzione: se invece il genitore trasferisce il denaro sul conto del figlio con un bonifico, e poi il figlio usa quei soldi per comprare casa, si tratta di una donazione diretta di denaro — e serve il notaio.
Quanto costa il notaio per una donazione
I costi variano in base all'importo donato, ma orientativamente:
- Onorario notarile: da 500 a 2.000 euro circa
- Imposta di registro: 200 euro (misura fissa)
- Imposta sulle donazioni: zero per donazioni tra genitori e figli fino a 1 milione di euro per ciascun figlio (franchigia). Oltre la franchigia, si paga il 4%
In pratica, per donazioni sotto il milione di euro da genitore a figlio, il costo reale è solo quello del notaio. Un investimento modesto rispetto al rischio di vedersi annullare tutto.
Come proteggersi: cosa fare in pratica
Se vuoi fare una donazione di denaro a un figlio e l'importo non è trascurabile, hai due strade sicure:
1. Atto notarile di donazione: è la via più sicura. Ti rechi dal notaio con due testimoni, si redige l'atto, e la donazione è inattaccabile. Costa qualche centinaio di euro ma ti mette al riparo da qualsiasi contestazione futura.
2. Donazione indiretta: se il denaro serve per un acquisto specifico (casa, auto), puoi pagare direttamente il venditore. In questo caso l'atto notarile di donazione non è necessario, perché la liberalità si realizza attraverso l'atto di compravendita.
Quello che non devi fare è un semplice bonifico con causale "regalo" o "aiuto per casa" pensando che basti. Quel bonifico, senza atto notarile, è una donazione nulla.
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Fonti
Le informazioni riportate in questo articolo si basano su fonti ufficiali e autorevoli: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 782 Codice Civile), la Corte di Cassazione (ordinanza n. 1858/2026), e i principi consolidati in materia di forma delle donazioni. Per situazioni specifiche si consiglia sempre di consultare un notaio o un avvocato civilista.