Cos'è l'aspettativa dal lavoro
L'aspettativa è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro durante il quale il dipendente non lavora e non percepisce la retribuzione, ma il rapporto di lavoro rimane in essere. A differenza delle ferie, durante l'aspettativa il datore di lavoro non è tenuto a retribuire il lavoratore (salvo casi specifici).
Quando il datore è obbligato a concedere l'aspettativa
Esistono casi in cui la legge o il CCNL obbligano il datore a concedere l'aspettativa:
- Congedo parentale (D.lgs 151/2001): fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio (parzialmente retribuito al 30%)
- Assistenza a familiare disabile (L. 104/1992): permessi e congedi straordinari
- Malattia: il periodo di comporto è garantito dal CCNL (in genere 6-18 mesi)
- Carica elettiva pubblica: consigliere comunale, regionale, parlamentare
- Cariche sindacali: per i dirigenti sindacali RSU/RSA
- Tossicodipendenza in terapia (L. 162/1990): fino a 3 anni
Aspettativa per motivi personali: dipende dal CCNL
Per motivi personali non rientranti nei casi obbligatori, il diritto all'aspettativa non è garantito dalla legge generale ma dipende dal tuo CCNL. Molti contratti collettivi (metalmeccanici, commercio, bancari) prevedono periodi di aspettativa non retribuita da 0 a 12 mesi per motivi personali, a discrezione del datore di lavoro.
Effetti sul TFR, ferie e anzianità
Durante l'aspettativa non retribuita: il TFR non matura (si calcola sulla retribuzione percepita), le ferie non maturano, l'anzianità di servizio non cresce (salvo diversa previsione CCNL). La contribuzione previdenziale è sospesa, a meno che il lavoratore non scelga di versare contributi volontari all'INPS.
